Casi in cui si perdono 10 punti sulla patente di guida
La patente a punti è il meccanismo, introdotto in Italia a partire dal 1 luglio 2003, attraverso il quale ad ogni conducente di un veicolo viene attribuito un punteggio (inizialmente 20 punti) che viene decurtato in caso di infrazioni al codice della strada.
All’eventuale esaurimento dei punti disponibili, per conservare la patente è necessario superare nuovamente l’esame di teoria e l’esame di guida.
Il numero di punti detratti varia secondo la gravità dell’infrazione.
Il massimo di decurtazione per una singola infrazione prevede la perdita di 10 punti e si ha nei seguenti casi:
Superare i limiti di velocità di oltre 60 km/h. | art. 142, comma 9° bis |
Circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separate | art. 143, comma 12° |
Sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci etc..). Sorpasso per veicoli pesanti (> 3.5t); sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, di tram o filobus fermi; sorpasso di veicolo che sta a sua volta già sorpassando, etc.. | art.148, comma 16° terzo periodo |
Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni | art. 168, comma 8° |
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli | art. 168, comma 9° |
Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | art. 174, comma 6° |
Fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali o procedervi in contromano | art. 176, comma 19° |
Effettuare retromarcia in autostrada | art. 176, comma 20° con riferimento al comma 1°, lett. b) |
Circolare in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle corsie di emergenza e d’immissione ed uscita fuori dai casi previsti | art. 176, comma 20° con rif. comma 1° lett c) e d) |
Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | art. 178, comma 6° |
Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità | art. 179, commi 2° e 2° bis |
Guidare in stato di ebbrezza | art. 186, comma 2° e 7° |
Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze stupefacenti | art. 187, comma 7° e 8° |
Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento | art. 189, comma 5° secondo periodo |
Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio comportamento | art. 189, comma 6° |
Forzamento del posto di blocco dove il fatto non costituisca reato | art. 192 comma 7° |
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti di decurtazione per ogni singola violazione vengono raddoppiati nel caso le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Fonte: Polizia di Stato