21/04/2010

Polizze Assicurative Online – Nuovo Regolamento ISVAP

 

 

Polizze Assicurative Online – Nuovo Regolamento ISVAP

 

Lo scorso 19 marzo 2010 l’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, isvap.it) ha emanato il Regolamento n. 34, che disciplina l’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione via Internet (online) e al telefono, il cui mercato è in continua crescita.

Le nuove norme ISVAP hanno lo scopo di tutelare il consumatore che acquisti on line polizze di assicurazione, in modo da salvaguardarlo dai rischi di stipulare contratti con operatori abusivi e proteggendolo con regole di trasparenza e di comportamento che le imprese e gli intermediari assicurativi siano tenuti ad osservare.

In particolare, il regolamento vieta di collocare contratti di assicurazione in assenza del preventivo consenso esplicito da parte del contraente, come nel caso di polizze automaticamente incluse in prodotti o servizi di altro genere offerti su Internet (ad esempio biglietti aerei) o in generiche telefonate promozionali.

Inoltre, il regolamento fa divieto alle imprese di utilizzare filtri telefonici o informatici che ostacolino le trattative in funzione della residenza del cliente o di altri fattori di discriminazione, in particolare per il ramo r.c.auto. La norma è diretta a tutelare in modo precipuo gli utenti residenti in Sud Italia. E' infatti avvenuto in passato che filtri telefonici rendessero irraggiungibili da parte di potenziali clienti situati in alcune aree geografiche i recapiti telefonici di alcune offerte assicurative.

Specifiche disposizioni mirano in aggiunta ad accrescere la qualità del servizio offerto dai call center: le imprese e gli intermediari sono tenuti ad assumere la piena responsabilità per l’operato degli addetti a call center esterni e devono individuare un responsabile del coordinamento e controllo, a cui i consumatori possono rivolgersi. Gli addetti al call center dovranno possedere adeguate competenze professionali e seguire corsi di aggiornamento annuali.

Dopo la conclusione del contratto on line l’impresa deve inviare, su carta o in formato elettronico, a scelta del cliente, il contratto da firmare, che potrà essere restituito firmato dal cliente via e-mail (dopo averlo scannerizzato) oppure via fax o per posta. Per le assicurazioni r.c.auto dovranno pervenire all’assicurato il contrassegno e il certificato assicurativo entro 5 giorni dal pagamento del premio. Nel frattempo l’assicurato può circolare con la quietanza di pagamento del premio, con la dichiarazione rilasciata dall’impresa attestante il pagamento oppure con la ricevuta del bollettino di conto corrente postale.

Il Regolamento, che è consultabile sul sito www.isvap.it, entrerà in vigore il prossimo 15 luglio 2010 per consentire i necessari adeguamenti operativi.

 

24/12/2009

Andamento gestioni assicurative - Primo semestre 2009

 

Andamento gestioni assicurative - Primo semestre 2009

 

Secondo quanto espresso nella circolare statistica sullo ’Andamento delle gestioni assicurative nel
primo semestre 2009', consultabile sul sito isvap.it dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP), nel primo semestre del 2009 gli indici del mercato assicurativo hanno registrato nel loro complesso un significativo miglioramento rispetto al corrispondente periodo del 2008, sotto il profilo sia della raccolta premi sia della gestione economica.

In particolare, nel periodo gennaio giugno 2009, la raccolta premi totale è stata pari a 55,4 miliardi di euro (più 15,3 per cento).

A questo risultato ha contribuito in maniera determinante il buon andamento della raccolta vita (in aumento del 26,6 per cento a 36,99 miliardi) e, all’interno di questa, il fortissimo incremento delle polizze tradizionali di ramo I, le così dette gestioni separate, la cui produzione è stata pari a 29,8 miliardi con un aumento del 102,6 per cento.

Il dato conferma lo spostamento delle preferenze del pubblico verso i prodotti vita tradizionali a più spiccato carattere assicurativo. Ne è una riprova la marcata flessione delle polizze di ramo III, prevalentemente index e unit linked, la cui raccolta è stata pari nel periodo a 4,06 miliardi con una diminuzione del 66,9 per cento.

Meno lusinghiero del settore vita è stato invece, nel periodo, l’andamento del settore danni.

La raccolta totale di polizze danni è stata pari infatti a 18,4 miliardi (meno 2,3 per cento).

All’interno di questa, il volume delle polizze Rc auto è calato a 8,8 miliardi con una flessione del 4,4 per cento.

Il positivo andamento dei mercati si è riflesso favorevolmente sulla redditività delle imprese assicurative.

Nel primo semestre 2009 il settore ha conseguito un utile netto complessivo di 2,03 miliardi contro i 188,1 milioni conseguiti nel primo semestre 2008. E’ aumentato in particolare l’utile del comparto vita (1,653 miliardi contro i 557 milioni precedenti), ma resta in territorio positivo, anche se in discesa, l’utile del comparto danni, pari a 377 milioni contro i 745,6 milioni precedenti, e all’interno di questo l’utile della Rc auto (90 milioni contro i 264 precedenti).

A fine giugno 2009 infine le riserve tecniche totali delle imprese assicurative ammontavano a 435 miliardi in aumento dell’1 per cento rispetto al giugno 2008.

 

18/12/2009

Sentenza delle Corte di Giustizia Europea sull'obbligo a contrarre dell'assicurazione RC Auto

 

Sentenza delle Corte di Giustizia Europea sull'obbligo a contrarre dell'assicurazione RC Auto

 

Nel mese di aprile 2009 è stata emanata la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee che ha deciso in senso favorevole alla Repubblica italiana circa la questione relativa all’obbligo a contrarre dell'assicurazione r.c. auto.

La vertenza era stata originata dal fatto che la Commissione UE aveva sostenuto la violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato CE da parte dello Stato italiano per aver imposto l’obbligo a carico di tutte le imprese di assicurazione, comprese quelle con sede in un altro Stato membro operanti in Italia in regime di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di stabilire tariffe e di stipulare polizze di assicurazione per la responsabilità civile auto a favore di qualsiasi assicurato e per qualsiasi tipologia di veicolo.

Al contrario lo Stato italiano ha sostenuto che tale restrizione alla libertà di impresa risulti ammissibile nel caso in cui essa: a) risponda a ragioni imperative di interesse generale; b) sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non risulti sproporzionata rispetto all’obiettivo che essa intende raggiungere.

Sulla base di tali principi l’Italia ha difeso l’esistenza dell’obbligo a contrarre a carico delle imprese di assicurazione, ribadendo che la sua esistenza ha assicurato un’ampia protezione sociale delle vittime di incidenti stradali e ha garantito al contempo che, in particolari aree geografiche del Paese, la copertura assicurativa r.c. auto venisse offerta a condizioni accettabili tanto per i contraenti, quanto per le imprese di assicurazione.

La Corte di Giustizia ha in prataica ratificato la tesi sostenuta dallo Stato italiano.


Fonte: ANIA (ania.it)