16/02/2012

Sospensione assicurazione Auto e Moto



Sospensione assicurazione Auto e Moto



Può capitare di non utilizzare la propria auto o moto per diverso tempo, per le più svariate cause.

Ad esempio, tipicamente in inverno non si usa il motorino. Oppure, ci si deve trasferire all'estero per alcuni mesi.

In casi simili, esiste la possibilità, se prevista dal contratto assicurativo sottoscritto, di 'sospendere' la validità della polizza, in genere per un periodo compreso fra un minimo di 3 mesi ed un massimo di 12.

Richiedendo la sospensione della polizza, la scadenza della stessa verrà corrispondentemente differita.

Quando si richiede la sospensione della polizza occorre restituire alla compagnia assicuratrice contrassegno e certificato di assicurazione, per cui per tutto il periodo della sospensione il veicolo non può circolare, risultando sprovvisto della copertura assicurativa.

Al termine della sospensione, la compagnia assicuratrice restituisce all'assicurato il contrassegno e il certificato di assicurazione.

 

30/01/2012

Repressione Frodi RC Auto – Decreto Liberalizzazioni



Repressione Frodi RC Auto – Decreto Liberalizzazioni



Il decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante 'Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività' (il cosiddetto 'decreto Liberalizzazioni'), ha introdotto all’articolo 30 (Repressione delle frodi) l’obbligo, per le imprese di assicurazione per la responsabilità civile su autoveicoli (RC Auto), di trasmettere annualmente all’ISVAP una relazione contenente dettagliate informazioni, specificate dalla norma, relative alle frodi nel settore dei sinistri. Anche sulla base di tali elementi, l’ISVAP eserciterà i propri poteri di vigilanza.

In base all'articolo 30, le stesse imprese assicuratrici sono inoltre tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet, o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri, derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

Scopo evidente delle succitate disposizioni è la repressione delle frodi nel settore assicurativo e contrastarne la crescita dei costi.

 

26/01/2012

Risarcimento Diretto RC Auto – Decreto Liberalizzazioni



Risarcimento Diretto RC Auto – Decreto Liberalizzazioni



Il decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante 'Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività' (il cosiddetto 'decreto Liberalizzazioni'), ha introdotto all’articolo 29 (Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica) la disposizione, nell’ambito del sistema “risarcitorio diretto”, previsto per i sinistri stradali dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che i criteri per calcolare la misura delle compensazioni tra compagnie assicurative siano definiti tenendo conto dell’esigenza di incentivare i controlli dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi.

Lo stesso articolo introduce inoltre la possibilità per le compagnie assicurative di offrire il risarcimento in forma specifica in luogo del risarcimento per equivalente. In tal caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%.

Scopo delle disposizioni è ridurre il premio assicurativo per la responsabilità civile obbligatoria, riduzione conseguente ad un risparmio per le imprese assicuratrici.

 

Il decreto legge sopra citato è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012.

 

11/11/2010

Decreto Bersani – Vantaggi per gli assicurati RC Auto e Moto

 

 

Decreto Bersani – Vantaggi per gli assicurati RC Auto e Moto


Il Decreto Bersani del 2007 ha introdotto significative migliorie, nell'ottica di assicurati ed assicurandi, riguardo alle polizze di assicurazione RC Auto e Moto.

I vantaggi usufruibili grazie al Decreto Bersani sono parecchi ed è opportuno conoscerli, poiché per ogni automobilista e motociclista si possono determinare le situazioni specifiche indicate nel decreto.

Questo blog ha già trattato in diversi post del Decreto Bersani in campo assicurativo per auto e moto.

Al riguardo, ecco la lista dei post già inseriti aventi come oggetto il Decreto Bersani:

 

30/07/2010

Massimale minimo obbligatorio RC Auto 2009 e 2012

 

 

Massimale minimo obbligatorio RC Auto 2009 e 2012


Per quanto riguarda l'assicurazione RC Auto, dall'11 dicembre 2009 il massimale minimo obbligatorio per legge è pari a € 2.500.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, ed a € 500.000 per sinistro per i danni alle cose.

A completo recepimento della direttiva europea di Parlamento e Consiglio europeo numero 2005/14/Ce del 18 aprile 2005, entro l'11 giugno 2012 detti massimali minimi RC Auto dovranno raddoppiare, ossia passare a € 5.000.000 a sinistro per i danni alle persone ed a € 1.000.000 per i danni alle cose.


Considerando la non eccessiva differenza di prezzo delle polizze all'aumentarne i massimali sopra espressi, a maggior propria tutela potrebbe essere opportuno optare già oggi per i massimali previsti dalla legge per il 2012.

 

27/05/2010

TRASPARENZA contratti Assicurativi e PROTEZIONE Assicurati

 

 

TRASPARENZA contratti Assicurativi e PROTEZIONE Assicurati

 

In data 26 maggio 2010 l'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, isvap.it) ha emanato un nuovo Regolamento (Reg. n. 35, sulla “Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi”) il cui intento è di rafforzare la trasparenza dei contratti assicurativi e la protezione degli assicurati.

Il Regolamento, che semplifica le norme vigenti accorpandole in un testo unitario, introduce significative innovazioni.

Rilevanti novità a vantaggio del consumatore sono previste in particolare per i contratti legati alla stipula di mutui o prestiti personali.

Per tali contratti, l'ISVAP è intervenuta:

1) per risolvere alla radice il conflitto d’interessi dei soggetti, come le banche e gli altri intermediari finanziari, che per proteggere il credito erogato agiscono nella veste di beneficiari delle coperture e nel contempo assumono il ruolo di intermediari, arrivando a percepire rilevanti provvigioni, in media pari al 50% ma in qualche caso anche superiori all’80% del premio;

2) per rendere effettiva la portabilità dei mutui, stabilendo i criteri per la restituzione di quota parte del premio assicurativo pagato, incluse le provvigioni, creando le condizioni per una riduzione del costo di estinzione del mutuo stesso.

Il nuovo Regolamento ha inoltre stabilito importanti novità anche per le altre tipologie contrattuali assicurative.

In particolare, nei contratti malattia è stata preclusa alle imprese assicuratrici la facoltà di recesso in caso di sinistro, in modo da evitare che l’assicurato possa trovarsi “scoperto” nel momento in cui è contrattualmente più debole.

Per il comparto vita è stato introdotto l’obbligo per le imprese di inserire nella Nota informativa notizie sulla propria situazione patrimoniale, indicando in particolare l’indice di solvibilità.

Nel comparto danni l'ISVAP è intervenuta introducendo schemi standardizzati di Nota informativa, così da agevolare la comprensione dei prodotti e la loro comparabilità. Viene ora richiesto in particolare di fornire chiare esemplificazioni numeriche per facilitare la comprensione delle clausole previste, relative a franchigie, scoperti e massimali.

Per i contratti r.c.auto è stato introdotto il Fascicolo informativo, adeguatamente differenziato per categorie di veicoli (autovetture, ciclomotori e motocicli) e per i natanti, che contiene esclusivamente le informazioni e le condizioni di contratto ad essi relative, al fine di fornire agli assicurati un’informazione mirata sulla tipologia di veicolo per il quale viene richiesta la copertura.

Il nuovo Regolamento attua inoltre l’articolo 182 del Codice delle Assicurazioni che, per la tutela dell’interesse dei consumatori, assegna all’ISVAP il compito di vigilare sul rispetto dei principi di chiarezza, riconoscibilità, trasparenza e correttezza dell’informazione pubblicitaria e sulla conformità della pubblicità rispetto alle informazioni rese in via precontrattuale (con la Nota informativa) e nell’esecuzione del contratto di assicurazione (con le condizioni di polizza).

Il Regolamento è consultabile sul sito www.isvap.it.

 

01/04/2010

Eliminazione Retroattività Polizze Dormienti

 

 

Eliminazione Retroattività Polizze Dormienti

 

Nel comunicato n. 39 diffuso il 19 marzo 2010 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (mef.gov.it) ha reso noto che con il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri nello stesso giorno è stata ELIMINATA la RETROATTIVITA' della norma relativa al FONDO POLIZZE DORMIENTI.


Conseguentemente, la disciplina sulle polizze dormienti si applicherà esclusivamente ai contratti nei quali la prescrizione non era ancora maturata al 28 ottobre 2008, data in cui era stata introdotta la normativa sulle polizze dormienti.

 

 

25/02/2010

Legge Bersani - Risparmio sull'Assicurazione RC Auto/Moto dei neopatentati

 

Legge Bersani - Risparmio sull'Assicurazione RC Auto/Moto dei neopatentati

 

L'articolo 5 comma 2 della legge n. 40 del 2 aprile 2007, la cosiddetta Legge Bersani, così recita:

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato. ...

Ciò significa, in particolare, che in caso di un giovane neopatentato alla sua prima polizza RC auto o moto, può venirgli applicata la classe di merito più favorevole già presente in famiglia, in pratica quella del padre, della madre o altro convivente, e non deve quindi giocoforza iniziare dalla classe di merito più alta, ossia la quattordicesima, come avveniva in precedenza.

In genere, le assicurazioni prevedono una penalizzazione nelle tariffe per i conducenti di giovane età, in ragione della loro maggiore rischiosità media, tuttavia quanto previsto dalla legge Bersani risulta di norma conveniente.

 


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09/12/2009

Assicurazione Auto - Decreto Bersani bis e Attestato di Rischio

 

Assicurazione Auto - Decreto Bersani bis e Attestato di Rischio

 

Come noto, la legge n. 40/2007, conosciuta al vasto pubblico come decreto “Bersani bis”, in vigore dal 3 aprile 2007, ha introdotto sostanziali modifiche nella normativa dell'assicurazione RC Auto.

In particolare, per quanto riguarda l'attestato di rischio il decreto Bersani ne ha sancito l'estensione della validità per 5 anni qualora la polizza auto venga sospesa o non rinnovata dall'assicurato causa il temporaneo non utilizzo dell'autovettura.

Tale norma è molto importante poiché l’attestato di rischio, che riporta la situazione dei sinistri automobilistici dell'assicurato nell'ultimo lustro, viene utilizzato dalle compagnie assicuratrici per assegnare la classe di merito assicurativa all'assicurato medesimo, con conseguente determinazione del suo importo di polizza. Quest'ultimo sarà tanto più alto quanto peggiore sarà la classe di merito dell'assicurato.



Fonte: ANIA (ania.it)

 

07/12/2009

Assicurazione Auto - Decreto Bersani bis e Bonus Malus

 

Assicurazione Auto - Decreto Bersani bis e Bonus Malus

 

La legge n. 40/2007, nota come decreto “Bersani bis” in vigore dal 3 aprile 2007 ha apportato, direttamente e indirettamente, importanti modifiche al sistema di bonus malus dell'assicurazione auto.

Prima del succitato decreto Bersani, chi disponendo già di un veicolo ne acquistava un secondo, senza privarsi del primo, doveva assicurarlo con la più alta e costosa classe di merito assicurativa di ingresso, cioè la quattordicesima.

Poteva avvenire che le compagnie decidessero di applicare una classe più favorevole per gli assicurati più meritevoli, in ossequio all’invito contenuto nella Circolare ISVAP n. 420 del 7 novembre 2000, ma le imprese avevano posto una serie di limitazioni al fine di evitare vantaggi per i guidatori privi di una storia assicurativa senza sinistri.

Il decreto Bersani bis ha, invece, sancito il diritto di un automobilista che ha già un veicolo assicurato di beneficiare della stessa classe di merito acquisita negli anni anche per la sottoscrizione di un contratto r.c. auto per ulteriori veicoli acquistati.

E, in particolare, il decreto prevede che la classe di bonus sia mantenuta anche nel caso di acquisto di un’autovettura da parte di un familiare convivente.



Fonte: ANIA (ania.it)

 

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