11/11/2010
Decreto Bersani – Vantaggi per gli assicurati RC Auto e Moto
Decreto Bersani – Vantaggi per gli assicurati RC Auto e Moto
Il Decreto Bersani del 2007 ha introdotto significative migliorie, nell'ottica di assicurati ed assicurandi, riguardo alle polizze di assicurazione RC Auto e Moto.
I vantaggi usufruibili grazie al Decreto Bersani sono parecchi ed è opportuno conoscerli, poiché per ogni automobilista e motociclista si possono determinare le situazioni specifiche indicate nel decreto.
Questo blog ha già trattato in diversi post del Decreto Bersani in campo assicurativo per auto e moto.
Al riguardo, ecco la lista dei post già inseriti aventi come oggetto il Decreto Bersani:
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Assicurazione Auto - Decreto Bersani bis e Attestato di Rischio
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Legge Bersani - Risparmio sull'Assicurazione RC Auto/Moto dei neopatentati
10:03 Scritto da: blogus in Assicurazioni - Normativa | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: decreto bersani, decreto bersani rc auto, decreto bersani rc moto, decreto bersani vantaggi | OKNOtizie |
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05/04/2009
Assicurazione RC Auto - Applicazione del MALUS
Assicurazione RC Auto - Applicazione del MALUS
In base al Decreto Bersani del 2007, per quanto concerne l'assicurazione RC auto in caso di incidente con colpa la Compagnia Assicuratrice di merito assegna a chi l'ha causato una classe bonus-malus aumentata di due livelli nei confronti di quella in essere al momento dell'incidente. Chi provoca sinistri automobilistici viene pertanto penalizzato economicamente sotto l'aspetto assicurativo, il che è uno stimolo per tutti a guidare con attenzione e prudenza.
Può però avvenire che in un incidente la responsabilità non sia di uno solo, ma vada ripartita in varia misura fra le persone coinvolte, il che ha conseguenze sull'applicazione del malus.
Il Decreto Bersani ha stabilito che in tali situazioni la maggiorazione della classe bonus-malus sia proporzionale alla colpa di ciascuno.
Inoltre, la legge prevede che la classe bonus-malus non possa venire peggiorata finché non sia avvenuto da parte dell'assicurazione il pagamento del sinistro e non sia quindi stata accertato completamente il grado di responsabilità delle persone interessate.
Questo dà all'assicurato che si senta eventualmente ingiustamente penalizzato il tempo di ricorrere contro la decisione della compagnia assicuratrice, rivolgendosi alle Associazioni Consumatori.
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14/02/2009
Testo Decreto Bersani - parte Assicurazioni
Testo Decreto Bersani - parte Assicurazioni
Qui di seguito viene riportato il testo integrale dell'articolo del Decreto Bersani relativo alla tematica ASSICURAZIONI.
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Si tratta dell'articolo 5 (Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi).
Il Decreto Bersani corrisponde al decreto-legge del 31/01/2007, n. 7, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell'1 febbraio 2007.
Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal termine previsto dal medesimo articolo.
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule di cui all'articolo 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra polizza, non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, la stessa si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.».
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.».
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
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14:49 Scritto da: blogus in Assicurazioni - Normativa | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: concorrenza servizi assicurativi, tutela consumatore servizi assicurativi, decreto bersani | OKNOtizie |
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